È giunta all’epilogo finale la vicenda, che è stata anche al centro ci un contenzioso giudiziario, legata alla realizzazione dell’intervento di manutenzione straordinaria del ponte sul torrente Penolo, lungo la strada provinciale 20, nel comune di Tresana: con un atto del dirigente del servizio Tecnico della Provincia di Massa-Carrara è stata infatti decisa la risoluzione del contratto siglato nel novembre 2020 tra l’amministrazione e la ditta P.A. Costruzioni Generali S.R.L. di Minturno, in provincia di Latina, che si era aggiudicata l’appalto per un importo di 577 mila 628,13 euro, iva compresa.
Si chiude quindi dopo circa 16 mesi la situazione di blocco che aveva causato la paralisi del cantiere appena insediato e quindi c’è la possibilità adesso di riavviare l’iter per realizzare l’intervento.
Ma vediamo le tappe che hanno portato alla risoluzione del contratto così come le racconta l’atto del dirigente.
Tutto è partito nel luglio del 2020 con l’approvazione da parte della Provincia del progetto esecutivo e l’indizione della gara che si concludeva a settembre dello stesso anno per poi procedere, il 19 novembre, alla firma del contratto. I lavori erano stati consegnati entro la fine di novembre 2020 e avrebbero dovuto concludersi entro un anno.
Dopo un tavolo tecnico effettuato nel marzo 2021 per esaminare alcune problematiche, nel mese di maggio l’impresa aveva presentato un ricorso presso il Tribunale di Massa con richiesta di consulenza tecnica. La Provincia si era quindi costituita in giudizio presentando note difensive e il Tribunale ordinario a novembre 2021 dichiarava inammissibile il ricorso presentato dalla ditta. Quindi nel mese di dicembre 2021 la Provincia aveva provveduto a diffidare la ditta a riprendere l’intervento che tra l’altro non era mai stato sospeso dalla Direzione dei lavori.
Eccoci ad oggi alla risoluzione del contratto per “grave ritardo nell’esecuzione dei lavori e grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali”. L’atto del dirigente prevede, tra l’altro, l’avvio di alcuni adempimenti come l’escussione delle polizze di fidejussione a garanzia e “l’applicazione delle penali per il ritardo e i danni subiti dalla stazione appaltante, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori”.