L’amministrazione comunale di Villafranca in Lunigiana informa la cittadinanza che l’Arera (Autorità di Regolamentazione per Energia Reti e Ambiente) ha disposto, in seguito alle misure straordinarie adottate a livello nazionale per il contrasto al Covid-19, che la scadenza per il rinnovo dei bonus sociali nazionali (luce , acqua e gas) alle famiglie in condizioni di disagio economico è stata posticipata al 30 giugno 2020.
I bonus sociali sono uno sconto sulla bolletta, introdotto dal Governo e reso operativo
dall’Arera con la collaborazione dei comuni, per assicurare un risparmio sulla spesa
per l’energia elettrica, acqua e gas alle famiglie in condizione di disagio economico
e fisico e alle famiglie numerose.
I requisiti per ottenere il Bonus sociale acqua, luce o gas sono:
• soglia massima ISEE di 8.265 euro;
• per le famiglie con almeno 4 figli a carico ISEE non superiore a 20 mila euro.
La domanda va presentata presso il comune di residenza o presso un altro ente
designato dal comune (CAF, Comunità montane). Con un singolo modulo si fa
richiesta di accesso a tutti i bonus previsti. A seguito di diverse segnalazioni
dell’Arera, il Governo ha previsto che il riconoscimento dei bonus per gli aventi
diritto diventi automatico(ovvero senza necessità di presentare apposita domanda) a
partire dal 2021.
Con deliberazione 76/2020/R/COM del 18 marzo 2020, l’Arera ha disposto il
differimento di alcuni termini correlati alla gestione dei bonus sociali nazionali e la
temporanea sospensione dei relativi flussi di comunicazione alla luce delle misure
straordinarie adottate a livello nazionale per il contrasto e il contenimento della diffusione
del virus Covid-19.
Nello specifico:
• per i consumatori cui il bonus è in scadenza nel periodo 1° marzo-30 aprile 2020, è
data la facoltà di rinnovare la domanda per l’erogazione dei bonus oltre la
scadenza originaria prevista, ma comunque entro i 60 giorni successivi al
termine di questo periodo. Verrà quindi garantita (dopo le consuete verifiche sulle
condizioni di accesso) la continuità degli stessi bonus, con validità retroattiva a
partire dalla data di scadenza originaria. Il rinnovo ha la consueta durata di 12 mesi,
come previsto dalle norme attuali;
• di conseguenza, tutti i cittadini beneficiari di bonus in scadenza al 30 aprile 2020
(che avrebbero dovuto chiedere il rinnovo entro il 31 marzo) o al 31 maggio (che
avrebbero dovuto chiedere il rinnovo entro il 30 aprile), potranno richiedere il
rinnovo entro il 30 giugno per vedere garantito l’ulteriore periodo di 12 mesi
in continuità con il precedente. Tutto ciò, naturalmente, fatti salvi eventuali
ulteriori provvedimenti di prolungamento delle restrizioni conseguenti all’emergenza
Covid-19;
• nel medesimo periodo sono sospesi i flussi delle comunicazioni: sulla necessità di
rinnovo della domanda di bonus, sull’ammissibilità o meno al regime di
compensazione, sull’emissione dei bonifici domiciliati agli utenti indiretti e
sull’accettazione o meno delle domande di remissione dei bonifici non riscossi.
Inoltre l’amministrazione comunale rende noto che il comma 4 dell’articolo 107 del decreto cd. “Cura Italia” ha prorogato al 30 giugno 2020 il termine di approvazione delle aliquote Tari (Tassa sui Rifiuti), che sicuramente l’ente, anche se riuscisse ad approvarle precedentemente, non metterà a pagamento prima di quella data.
Rende noto inoltre che i commi 1 e 2 dell’articolo 68 dello stesso decreto hanno sospeso fino al 31 maggio 2020 i termini di versamento di tutti gli atti, ingiunzioni comprese, affidati dal comune agli agenti della riscossione. Sono altresì sospesi i pagamenti derivanti dagli accertamenti esecutivi in vigore dal 2020. Tali versamenti dovranno allo stato attuale essere eseguiti entro il mese successivo.
L’amministrazione con propria deliberazione interverrà per ottenere dagli agenti della riscossione un maggior termine.
Riguardo infine ai limitati settori impositivi di competenza comunale non disciplinati dal Decreto “Cura Italia” e riguardanti sostanzialmente buoni pasto, trasporti scolastici e oneri di urbanizzazione, per impossibilità oggettiva da parte dei contribuenti di recarsi presso gli uffici comunali stante la loro chiusura e le ulteriori restrizioni imposte dalla legge, il comune non applicherà sanzioni per i ritardi nei pagamenti.