22 Novembre 2024, venerdì

Pontremoli: bando per assegnazione contributi affitto

Il comune di Pontremoli rende noto che è stato pubblicato all’Albo Pretorio il bando pubblico per l’assegnazione di contributi a integrazione dei canoni d’affitto da erogare per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2021.


Le domande per ottenere il contributo, debitamente compilate sugli appositi moduli e corredate della documentazione richiesta, dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune entro il giorno 10 novembre 2021 pena l’esclusione.
Il Bando ed i relativi moduli di domanda sono consultabili e reperibili sul sito del comune: www.comune.pontremoli.ms.it o presso la sede comunale – Ufficio Sociale.

Requisiti per l’ammissione al contributo:

a) essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all’Unione Europea. Al presente bando può partecipare anche il cittadino di altro Stato a condizione che sia titolare di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno o di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno) in corso di validità ai sensi dell’art. 41 del D. Lgs. n. 286/1998 e s.m.i.;

b) avere la residenza anagrafica nel Comune di Pontremoli e nell’immobile con riferimento al quale si chiede il contributo;

c) essere titolari di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, riferito all’alloggio in cui si ha la residenza, con esclusione degli alloggi di E.R.P. disciplinati dalla L. R. 2/2019 e successive modifiche, e degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

d) non essere titolare di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km dal Comune di Pontremoli. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall’ACI (Automobile Club d’Italia); l’alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell’art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;

e) non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all’estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l’attività lavorativa prevalente del richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all’estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all’Estero). Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE; Il Comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate;
I cittadini provenienti da Paesi aderenti all’Unione Europea (con esclusione dell’Italia) o da Paesi extracomunitari devono, in sede di presentazione della domanda, produrre la dichiarazione dell’Autorità del Paese di origine, oppure del Consolato o Ambasciata del Paese di origine, in lingua italiana o tradotta in italiano nelle forme di legge, che attesti che i componenti maggiorenni del nucleo familiare non possiedono immobili o quote di essi ubicati nel Paese di origine, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000 euro.


Le disposizioni di cui alle lettere d) e e) non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:
coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell’autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
alloggio dichiarato inagibile da parte del Comune o altra Autorità competente;
alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell’art. 560 c.p.c.;

f) valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;

g) non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dalle lettere e) ed f);

h) essere in possesso di certificazione in corso di validità e priva di omissioni/difformità, dalla quale risulti il valore I.S.E. (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi della normativa vigente (DPCM n. 159 del 05/12/2013 e s.m.i.), non superiore ad € 28.727,25;

i) essere in possesso di certificazione dalla quale risultino il valore I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore I.S.E. (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore I.S.E., calcolati ai sensi della normativa vigente (DPCM n. 159 del 05/12/2013), rientranti entro i valori di seguito indicati:
Fascia A: valore I.S.E. uguale o inferiore a € 13.405,08 (importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l’anno 2021). Incidenza del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, sul valore I.S.E. non inferiore al 14%;
Fascia B: valore I.S.E. compreso tra l’importo di € 13.405,08 e l’importo di € 28.727,25. Incidenza del canone sul valore I.S.E. non inferiore al 24%. Valore I.S.E.E. non superiore a € 16.500,00 (limite per l’accesso all’Edilizia Residenziale Pubblica, così come aggiornato con delibera della Giunta Regionale per la revisione biennale del limite di reddito);

Possono accedere al contributo anche i soggetti in possesso di un ISEE non superiore ad € 35.000,00 che presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell’emergenza COVID 19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%. La riduzione del reddito di cui sopra può essere documentata con l’attestazione ISEE corrente, o in alternativa mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020;

l) non aver ottenuto altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo relativi allo stesso periodo temporale per il quale si chiede il contributo di cui al presente bando (gennaio–dicembre 2021). Il contributo non è cumulabile con la quota destinata all’affitto del cd reddito di cittadinanza, pertanto il Comune, successivamente all’erogazione dei contributi, comunicherà all’INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all’affitto.
m) non essere assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica. L’erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L’eventuale assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell’alloggio.

Possono partecipare al bando anche i soggetti titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei sopracitati requisiti, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi.
I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti da tutti i componenti del nucleo familiare, fatta eccezione per il requisito di cui alla lett. a) che si riferisce al solo soggetto richiedente.

Ultime Notizie

Altri articoli